Visite

visite mediche periodiche

Tutti i lavoratori esposti a fattori di rischio professionale che possano incidere sul loro stato di salute devono essere sottoposti a visite mediche periodiche da parte del Medico Competente, che ha il dovere di controllare l’assenza di patologie create dall’ambiente lavorativo e di accertare che non vi siano problemi di salute. Il Medico Competente predispone il protocollo sanitario da adottare e rilascia la relativa idoneità alla mansione specifica.

Nello specifico, le tipologie di visite del medico competente sono:

  • Visita medica preventiva, che ha lo scopo di accertare che non siano presenti controindicazioni al lavoro assegnato al dipendente e valutarne l’idoneità alla mansione specifica;
  • Visita medica periodica, da tenersi ogni anno, ha la funzione di monitorare lo stato di salute generale dei lavoratori ed emettere il giudizio di idoneità alla mansione specifica che svolgono in Azienda.
  • Visita medica su richiesta del lavoratore, effettuata se il medico del lavoro lo ritiene opportuno, ossia se venga reputata connessa ai rischi professionali o alle condizioni di salute del lavoratore.

Per quanto riguarda la sopracitata visita medica su richiesta, è importante precisare che i lavoratori devono essere informati per iscritto sull’opportunità di ricorrere a questo tipo di controllo sanitario specifico previsto dalla legge. In tal senso, se la richiesta del lavoratore è ritenuta coerente, il medico competente ha l’obbligo di eseguire tale prestazione, garantendo la visita medica al richiedente entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

  • Visita medica in occasione del cambio della mansione necessaria per verificare l’idoneità del lavoratore alla nuova mansione assegnatagli; Nello specifico, il medico competente, informato dal datore di lavoro, ha il compito di eseguire la visita medica in occasione del cambio della mansione lavorativa del dipendente, nel caso in cui nella nuova mansione siano presenti rischi per i quali il lavoratore non era precedentemente sottoposto a sorveglianza sanitaria.
  • Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, necessaria solo nei casi previsti dalla normativa vigente. Questa particolare tipologia di visita medica, da svolgere in occasione della fine del rapporto di lavoro tra il dipendente e l’Azienda, valuta le condizioni fisiche e psichiche del lavoratore, per verificarne la presenza di danni alla salute derivati dall’attività lavorativa. Le visite mediche di fine rapporto sono previste esclusivamente nei casi in cui l’attività lavorativa cessata prevedesse l’esposizione ad agenti chimici, alle radiazioni ionizzanti o all’amianto.
  • Visita medica preventiva in fase preassuntiva, prevista esclusivamente nei casi in cui la valutazione del rischio imponga un’idoneità fisica del lavoratore per svolgere la mansione per la quale lo si sta assumendo. La visita specifica verrà quindi effettuata prima che inizi un rapporto di lavoro tra dipendente e Azienda, per verificare l’idoneità del lavoratore e determinarne la futura assunzione. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.
  • Visita medica precedente alla ripresa del lavoro, da effettuare al rientro al lavoro, in seguito ad assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni consecutivi, al fine di verificare che persista l’idoneità del lavoratore alla mansione specifica.